Art. 30.
(Regime tariffario).

      1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro che ha la competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato e le associazioni sindacali più rappresentative, a livello nazionale, e le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore a un terzo del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore

 

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delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.
      3. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'Ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di una organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.
      4. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.