1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro che ha la competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato e le associazioni sindacali più rappresentative, a livello nazionale, e le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore a un terzo del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore